Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, a norma dell'articolo 114, commi secondo e terzo, della Costituzione, istituisce la città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del comune di Roma, provvede alla rideterminazione del livello comunale nel territorio della città metropolitana e disciplina il regime giuridico speciale di Roma, capitale della Repubblica.
      2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio e la città metropolitana di Roma.